L’art. 2487 c.c. prevede l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore in presenza di determinati presupposti di fatto. Qualora questi non ottemperino, o comunque l’assemblea non possa provvedere alla nomina, il secondo comma della stessa disposizione prevede che questa venga effettuata dal Tribunale su istanza di singoli soci o degli amministratori. La disposizione delinea, quindi, un intervento pubblico sostitutivo, finalizzato esclusivamente al superamento della situazione di stallo e circoscritto all’individuazione e nomina del liquidatore. Per effetto della nomina si instaura un rapporto di diritto privato tra il liquidatore e la società, disciplinato dagli art. 2489 e ss. c.c., nell’ambito del quale compete all’assemblea il potere di procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore.
In difetto di delibera assembleare il liquidatore nominato dal giudice deve quindi far valere il proprio credito con un giudizio contenzioso contro la società, chiedendo se del caso la nomina di un curatore speciale per il conflitto di interessi derivante dalla sua qualità di legale rappresentante: è illegittimo, e va annullato in sede di reclamo, il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso nell’ambito del procedimento camerale ex art. 2487 c.c., fuori dal contraddittorio con la società e senza le garanzie del giudizio contenzioso; l’incertezza interpretativa, avendo il liquidatore seguito un indirizzo consolidato del tribunale, giustifica la compensazione delle spese.
Sono legittimati al reclamo i soci che siano stati parti del procedimento di nomina, anche se non destinatari diretti della liquidazione, perché il compenso si aggiunge alle passività sociali e riduce l’attivo distribuibile. Poiché il procedimento camerale si esaurisce con la nomina, cessa con essa anche lo ius postulandi dei difensori, e la comunicazione del successivo decreto di liquidazione ai difensori costituiti non fa decorrere il termine per il reclamo, né si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.