In mancanza delle figure necessarie alla gestione e alla continuità aziendale, la società incorre nelle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, primo comma, n. 2) e n. 3) c.c., per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, poiché, pur in assenza di un ostacolo assoluto e generale, la società non può raggiungere concretamente i suoi fini, e per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea, allorché i soci non possano, per cause oggettive e di lunga durata, partecipare alla gestione sociale. È il caso della s.r.l. di commercio al dettaglio rimasta priva, per la morte improvvisa, dell’amministratore unico titolare del 95% del capitale, le cui eredi non sono in grado di gestirla, con contabilità non aggiornata, bilancio non approvato e negozio chiuso.
In tale situazione il tribunale, adito da tutte le socie in un procedimento di volontaria giurisdizione al quale la società resta estranea, può nominare subito il liquidatore, per saltum, senza previa convocazione dell’assemblea; nel silenzio della legge la determinazione del compenso del liquidatore nominato dal giudice resta di competenza dell’assemblea, salvo che i soci disertino ripetutamente l’assemblea convocata a tal fine, nel qual caso vi provvede il tribunale.