La decisione di non inserire i beni immateriali tra i beni cedibili nel corso della gestione liquidatoria di una società non costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. tale da legittimare la revoca del liquidatore qualora sia stata assunta da quest’ultimo nonché formalmente condivisa dai soci attraverso l’approvazione dei bilanci di liquidazione e, in particolare, qualora sia evidente che i soci non abbiano alcun interesse a cedere ad aziende concorrenti operanti sullo stesso mercato l’avviamento, i marchi, le liste clienti e fornitori della società posta in liquidazione e manifestino in modo chiaro, attraverso la scelta in favore della immediata costituzione e della piena operatività di società neocostituite, di voler continuare ad utilizzare direttamente tutti i beni immateriali originati nella società e i rapporti precedentemente costruiti con clienti, fornitori e stakeholders di riferimento.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. le spese processuali possono essere poste a carico dei controinteressati soccombenti, mentre le spese dell’ispezione giudiziale restano sempre a carico dei denuncianti [nella specie, ricorso del socio di una s.r.l. in liquidazione rigettato con condanna alle spese].