Premesso che il procuratore ad litem può, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunciate e concentrare la sua attività difensiva sulle rimanenti, quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve, come nel caso di specie, in una mutatio libelli, l’abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinunzia alla domanda, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo. In tal caso, il giudice deve considerare tutt’ora operante l’originaria domanda contenuta nell’atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate.