La dichiarazione in giudizio dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, con i conseguenti effetti interruttivi, costituisce esercizio di un diritto potestativo di natura negoziale riservato al procuratore della parte colpita dall’evento; quando la notizia sia introdotta dal difensore della controparte e il procuratore della società dichiari di non esserne a conoscenza, l’evento interruttivo non si verifica e il giudizio prosegue tra le parti originarie.
Nel contratto di associazione in partecipazione il rendiconto deve esporre, con i relativi documenti giustificativi, i fatti che abbiano prodotto entrate e uscite, e una generica comunicazione di aggiornamento non vale ad adempiere l’obbligo. Quando il contratto subordini la restituzione dell’apporto alla conclusione dell’operazione, definita come compimento delle vendite programmate, ed escluda l’associato dalle perdite, il diritto alla restituzione diviene esigibile con il compimento delle vendite, indipendentemente dalle controversie tra l’associante e i terzi di cui questi si sia avvalso.