Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., una volta che il curatore abbia fornito prova dei singoli prelievi e pagamenti effettuati nel periodo in cui il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico, spetta a quest’ultimo dimostrare che tali fuoruscite dalle casse sociali siano state eseguite nell’effettivo interesse della società. La mera contestazione generica dell’attendibilità della documentazione contabile, senza allegazione di elementi idonei a confutare la natura personale o extrasociale delle finalità dei prelievi, non è sufficiente ad escludere la responsabilità.
L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose. L’inerzia dell’amministratore di diritto e l’omissione delle attività di controllo dovute in ragione del mandato gestorio fondano la responsabilità anche per le sottrazioni o distrazioni di risorse sociali poste in essere da eventuali terzi, ivi compreso un eventuale amministratore di fatto, senza che l’opposizione del soggetto gravato per legge del dovere di preservare l’integrità del patrimonio sociale sia stata esercitata.
Colui che agisce in giudizio con l’azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari.