Quando, dopo la concessione del sequestro conservativo *inaudita altera parte* [chiesto dalla controllata contro la capogruppo in funzione dell’azione ex art. 2497 c.c.], il debitore abbia pubblicato nel registro delle imprese la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive, poi confermate dal tribunale e non reclamate dal creditore ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, il giudice della cautela non può confermare il decreto, perché dalla pubblicazione della domanda i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 54 CCII; in sede di reclamo va pertanto dichiarata l’improseguibilità della misura.
Non può essere accolta la richiesta del creditore di confermare il sequestro conservativo dichiarando di astenersi dall’eseguirlo in ragione dell’effetto sospensivo delle misure protettive, perché, attesa la previsione di un termine di perenzione per l’esecuzione del sequestro, non si può ammettere che un provvedimento cautelare resti efficace a tempo indeterminato senza essere eseguito e riviva alla cessazione delle misure protettive; dopo tale cessazione il creditore potrà chiedere una nuova misura cautelare, i cui presupposti andranno valutati in quel momento.