Nel reclamo ai sensi dell’art. 2192 c.c. contro il decreto del giudice del registro che dispone l’iscrizione d’ufficio del recesso del socio di una società di persone, la società che non contesti l’efficacia del recesso, ma solo la sussistenza in concreto della giusta causa, non può far valere il vizio della comunicazione dell’invito previsto dall’art. 2190 c.c., perché la dichiarazione di recesso, anche per giusta causa, è un negozio unilaterale recettizio che produce effetti quando perviene a conoscenza del destinatario, e la giusta causa è sindacabile in quella sede solo in astratto; né la questione rileva quando la ferma opposizione della società all’iscrizione dimostri che, anche ricevuto l’invito, essa non avrebbe provveduto all’iscrizione.
È inammissibile nel reclamo ai sensi dell’art. 2192 c.c. la domanda di accertamento della causa di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2287 c.c., perché estranea all’ambito di cognizione di tale procedimento.