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Tribunale di Firenze, 6 Aprile 2025, n. 1201/2025

Rivendita di prodotti originali destinati all’estero, concorrenza verticale e chiamata del terzo responsabile

Tribunale di Firenze, 6 Aprile 2025, n. 1201/2025
Rivendita di prodotti originali destinati all’estero, concorrenza verticale e chiamata del terzo responsabile

Non integra contraffazione di marchio né concorrenza sleale la rivendita in Italia, da parte di un dettagliante, di prodotti contrassegnati dal marchio che il titolare stesso ha messo in commercio, anche se destinati dal titolare a un mercato estero tramite un proprio distributore e diversi per confezione e composizione da quelli venduti in Italia; l’eventuale violazione dei limiti territoriali pattuiti con il distributore rileva sul piano contrattuale nei rapporti tra titolare e distributore, e non può essere fatta valere in via extracontrattuale contro il terzo rivenditore che non ne fosse a conoscenza.

Il rapporto di concorrenza cosiddetto verticale, tra imprese operanti nello stesso settore merceologico ma a livelli diversi della filiera, può configurarsi tra il produttore e il dettagliante solo se quest’ultimo distribuisca anche prodotti di imprese concorrenti, e non quando si limiti a rivendere i prodotti dello stesso produttore.

Il giudice che ha deciso il procedimento cautelare *ante causam* non ha l’obbligo di astenersi nel successivo giudizio di merito, perché il procedimento cautelare ha un oggetto diverso e non costituisce un «altro grado del processo» ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c.

Non è abusiva l’instaurazione del giudizio di merito dopo l’ottenimento di una misura cautelare anticipatoria, perché la sua efficacia senza giudizio di merito consente di non iniziarlo ma non lo vieta, e soltanto la sentenza di merito accerta l’illecito con efficacia di giudicato e può accordare la tutela risarcitoria e restitutoria.

Quando il convenuto in un giudizio di responsabilità chiami in causa un terzo indicandolo come il responsabile del danno, la domanda dell’attore si intende estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa domanda nei suoi confronti, perché la chiamata non muta l’oggetto della domanda ma evidenzia soltanto una diversa imputazione soggettiva della stessa responsabilità; non si estende invece automaticamente al terzo la domanda di garanzia proposta dal convenuto, data l’autonomia dei due rapporti.

Data Sentenza: 06/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 6658 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/10/2026
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

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