Il marchio registrato a proprio nome dal socio unico e utilizzato dalla società da lui interamente partecipata si presume trasferito con l’azienda, ai sensi dell’art. 2573, comma 2, c.c., quando sia costituito da un segno figurativo o da una denominazione di fantasia e il socio ceda la partecipazione totalitaria con un contratto che, per gli effetti concretamente perseguiti dalle parti [il definitivo distacco del cedente dall’attività d’impresa e la prosecuzione della stessa attività con il medesimo segno], realizzi il trasferimento dell’azienda, specie quando il prezzo pattuito sia di molto superiore al valore nominale della partecipazione e il contratto nulla preveda in ordine al marchio.
Il contratto di licenza di marchio non richiede forme particolari e può essere anche implicito, sicché la licenza può essere provata con qualunque mezzo, anche per presunzioni; quando una persona fisica registri un marchio poi utilizzato da una società di cui è socio, in assenza di prova del trasferimento del marchio alla società deve ritenersi che la società lo utilizzi quale licenziataria, e la titolarità dell’intera partecipazione in capo al titolare del marchio costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza della licenza.
Il titolare del marchio che, quale socio unico della società licenziataria, abbia beneficiato dei vantaggi economici dell’uso del marchio [comprese le *royalties* pagate da una sub-licenziataria] e abbia poi ceduto la partecipazione totalitaria a un prezzo che teneva conto del marchio, non ha diritto al risarcimento del danno per l’uso del marchio da parte della società dopo la cessione, in mancanza di disdetta della licenza.
È tardivo il disconoscimento della scrittura privata prodotta dalla controparte proposto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. anziché nella prima udienza successiva alla produzione.