L’offerta dei medesimi servizi a prezzi inferiori, rivolta dal subappaltatore ai clienti del proprio committente, non integra di per sé concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., perché la vendita a prezzi particolarmente bassi è contraria alla correttezza professionale solo quando costituisce un illecito antitrust, praticato da un’impresa in posizione dominante con finalità di soppressione della concorrenza, e in difetto è espressione di una tipica dinamica concorrenziale.
La denigrazione prevista dall’art. 2598, n. 2, c.c. richiede l’effettiva divulgazione delle notizie o degli apprezzamenti screditanti a una pluralità di soggetti e non è configurabile in caso di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di colloqui separati e limitati.
Non costituisce atto di concorrenza sleale l’incasso degli assegni ricevuti dal concorrente, che ne deduca la consegna a fini di garanzia, perché l’assegno ha un’intrinseca funzione di pagamento e la convenzione di garanzia sottostante deve essere provata da chi intende farla valere.
La parte che non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione disposta dal giudice va condannata, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. n. 28/2010, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, e non vale a giustificare l’assenza la ritenuta mancanza di margini di accordo alla luce delle trattative già intercorse, perché le parti sono tenute per legge a partecipare.
Spetta a chi lamenta atti di concorrenza sleale provarne la commissione, secondo i principi della responsabilità extracontrattuale; l’accertamento dei fatti materiali di concorrenza sleale fa presumere la colpa ai sensi dell’art. 2600 c.c., mentre il danno non è *in re ipsa* e deve essere autonomamente provato da chi afferma di averlo subito.