È nulla ai sensi dell’art. 52 c.p.i., perché indefinita, la rivendicazione di tipo «omnibus» che estende la protezione a quanto «in tutto o in parte sostanzialmente come descritto, illustrato e per gli scopi suesposti», perché lascia incerta la portata della protezione.
Il brevetto per un metodo di fabbricazione è nullo per difetto di novità quando, prima del deposito della domanda, siano stati prodotti e commercializzati prodotti ottenuti con il medesimo metodo [in forza di licenza concessa dall’inventore di un procedimento coincidente con le rivendicazioni], senza che rilevino le differenze di forma dei prodotti che non attengano al metodo rivendicato.