Ricerca Sentenze
Tribunale di Firenze, 15 Luglio 2025

Marchio debole, patto di non uso del segno e riferimento veritiero alla precedente denominazione

Tribunale di Firenze, 15 Luglio 2025
Marchio debole, patto di non uso del segno e riferimento veritiero alla precedente denominazione

Il marchio debole, la cui capacità distintiva dipende dagli ulteriori elementi di differenziazione rispetto al nucleo descrittivo [un termine che evoca i laboratori di analisi di materiale biologico], non è verosimilmente violato dall’uso da parte del terzo del solo elemento denominativo descrittivo, privo delle ulteriori specificazioni e degli elementi grafici del marchio registrato, perché si tratta di un’espressione descrittiva fruibile da tutti. Resta ferma, in via generale, la tutela del marchio debole contro la contraffazione realizzata mediante mere varianti formali, inidonee a escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante.
È vincolante tra le parti la pattuizione con cui un’impresa si obbliga, nell’esercizio della propria attività, a non utilizzare un determinato segno distintivo, anche quando la controparte non ne sia titolare, perché una simile pattuizione non costituisce esercizio o sfruttamento dei diritti di privativa. Il relativo credito non si trasmette tuttavia al successivo acquirente del marchio né all’affittuario di un ramo dell’azienda della parte creditrice, in difetto di continuità soggettiva e quando il contratto di affitto escluda la cessione dei crediti aziendali e il subentro nei rapporti contrattuali con il debitore.
Non integra concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, c.c. l’impiego, da parte dell’impresa che per lungo tempo ha operato sotto un segno poi acquistato da un terzo, di espressioni [il segno preceduto da «ex» e seguito dalla precedente forma societaria] volte a informare la clientela che l’attività un tempo esercitata sotto quel segno prosegue sotto una nuova denominazione, quando il dato comunicato sia veritiero e il nuovo titolare del marchio abbia avviato un’attività nuova, anziché proseguire quella precedente. Non integra denigrazione la comunicazione che si limiti a esaltare le qualità dei propri servizi senza esprimere giudizi negativi sull’attività del concorrente.

Data Sentenza: 15/07/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Maione
Registro: RG 4070 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Costanza Galli
logo