L’inizio del giudizio di merito oltre il termine dell’art. 132 c.p.i. non impedisce di esaminare il materiale probatorio acquisito nella fase cautelare e nel reclamo e ritualmente acquisito al fascicolo d’ufficio; è inoltre valida la procura alle liti non congiunta materialmente all’atto, rilasciata nel fascicolo cautelare con espressa estensione al giudizio di merito.
Nell’azione di contraffazione di una privativa comunitaria per varietà vegetale spetta al titolare provare, all’esito dell’istruttoria piena del merito, che il materiale riconducibile alla varietà protetta provenga effettivamente dal convenuto. La prova manca quando il campione analizzato in sede di reclamo sia stato acquistato tramite una cooperativa su incarico dell’ente collegato al titolare, con il cartellino di provenienza separato dal sacco, nessun materiale della varietà sia stato rinvenuto con la descrizione presso il convenuto o presso i terzi acquirenti e le fatture esaminate dal consulente non riguardino la varietà, salvo un unico acquisto da un licenziatario, lecitamente rivenduto in virtù dell’esaurimento previsto dall’art. 16 del reg. (CE) n. 2100/94.
Il rigetto travolge anche la domanda di violazione delle regole sull’uso della denominazione varietale dell’art. 17 dello stesso regolamento, strettamente connessa alla prova della vendita, e comporta la revoca del provvedimento cautelare concesso in sede di reclamo; la complessità della ricostruzione probatoria giustifica la compensazione parziale delle spese ed esclude la responsabilità aggravata dell’attore.