La prescrizione quinquennale dell’art. 2949, primo comma, c.c. riguarda i diritti che scaturiscono dal rapporto societario, cioè dalle relazioni tra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o dello svolgimento della vita sociale, e non quelli che trovano fondamento negli ordinari rapporti che la società può contrarre come ogni altro soggetto. Vi rientrano i diritti relativi alla distribuzione degli utili, compreso quello della società alla restituzione degli utili che assuma di avere corrisposto in eccedenza alla socia: è quindi prescritto, e non può essere opposto in compensazione, il credito per gli esercizi anteriori al quinquennio dalla comparsa di risposta in cui la società lo ha fatto valere, in mancanza di atti interruttivi documentati.
Non costituisce esatto adempimento dell’obbligo di pagare gli utili deliberati il bonifico eseguito al coniuge della socia, quando la società non provi l’autorizzazione della creditrice né una prassi in tal senso. Sugli utili non corrisposti, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi dalla domanda, senza rivalutazione in difetto di prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c.