Il diritto dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre argomenti alla decisione assembleare ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c. implica, in via interpretativa estensiva, la facoltà di procedere alla convocazione diretta dell’organo collegiale, purché tale potere non sia esercitato in modo arbitrario bensì subordinato alla verifica della persistente inerzia dell’organo gestorio. L’esercizio di tale prerogativa presuppone che l’amministratore sia stato preventivamente sollecitato e sia rimasto inattivo, fermo restando che la fissazione di un termine perentorio da parte del socio richiedente non riveste efficacia prescrittiva né il suo superamento integra automaticamente una condotta inerte, dovendo il giudizio sulla tempestività informarsi a criteri di ragionevolezza e congruità in relazione all’ordine del giorno e alle giustificazioni addotte dai gestori.
In tale alveo, l’art. 2631 c.c., pur non essendo analogicamente applicabile alle società a responsabilità limitata, costituisce un valido parametro di valutazione, sicché la convocazione effettuata dall’amministratore entro trenta giorni dalla richiesta deve ritenersi idonea a escludere lo stato di inerzia e a precludere l’iniziativa del socio, con la conseguenza che deve dichiararsi nulla la deliberazione assunta in un’adunanza convocata direttamente dal socio qualora l’organo amministrativo, pur disattendendo il termine arbitrario imposto dal richiedente, abbia comunque dato seguito all’istanza fissando l’assemblea in tempi ragionevoli, come quando, a fronte di una richiesta di convocare entro tre settimane un’assemblea per la sua revoca per giusta causa, l’amministratore unico abbia convocato i soci a distanza di un mese adducendo impegni all’estero e l’esigenza di preparare le proprie difese, senza che il socio abbia prospettato alcun pregiudizio derivante dall’attesa. È contraria a correttezza la scelta del socio di tenere ugualmente l’assemblea da lui convocata, e il termine minimo di preavviso previsto dallo statuto ha natura soltanto dilatoria.