Non è accordabile la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. a chi lamenti la sottrazione di disegni e informazioni tecniche da parte di un ex collaboratore che le abbia acquisite presso la società dante causa del ricorrente [da cui questi abbia poi acquistato l’azienda con il relativo know-how], quando non sia allegato né provato che, presso tale società, le informazioni fossero sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La descrizione ex art. 129 c.p.i. può essere chiesta soltanto dal titolare di un diritto di proprietà industriale e non è utilizzabile a tutela di meri illeciti concorrenziali ex art. 2598 c.c., sicché, esclusa la violazione dei segreti commerciali, il decreto di descrizione va revocato e il materiale acquisito, da restituire, non può essere utilizzato come prova neppure della concorrenza sleale per sottrazione di know-how.