Ai fini della denuncia ex art. 2409 c.c., le irregolarità nella valutazione in bilancio di magazzino e crediti rilevano soltanto se sintomatiche di vere e proprie gravi irregolarità gestionali o organizzative, e restano prive di rilievo quando risulti con adeguata certezza che la società è dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati [sistemi informatici di gestione, procedure certificate, verifiche fisiche annuali del magazzino, monitoraggio dei crediti], perché il rimedio richiede l’emergere di un sistema di operazioni anomale, valutato attraverso un esame globale dell’attività sociale.
Il ricorso all’indebitamento bancario, anche ingente, costituisce una scelta gestoria non sindacabile in sede di controllo giudiziario, salvo che trasmodi in scelte azzardate estranee alla business judgment rule, quando la società paghi regolarmente i propri debiti e goda di elevata affidabilità creditizia.
L’indipendenza dei sindaci esula di per sé dal perimetro del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., che dà rilievo al comportamento effettivo dei sindaci e al loro contributo causale alle irregolarità gestionali, e non al mero pericolo di condizionamenti. Quando il sindaco appartenga al medesimo studio professionale di un consulente della società, l’incompatibilità ex art. 2399, lett. c), c.c. va valutata in concreto in base al peso dei proventi indiretti che derivano al sindaco dalla consulenza del collega rispetto al compenso sindacale, secondo i criteri delle Norme di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC.