L’art. 65 c.p.i. – nella sua versione vigente ratione temporis – si applica soltanto alle invenzioni la cui domanda di brevetto sia stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore dell’art. 7 l. 383/2001 (ossia il 25.10.2001), non rilevando invece la data di concessione della privativa [Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto applicabile la previsione introdotta dall’art. 7 l. 383/2001 ad un’invenzione conseguita da un dipendente del C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche la cui domanda di brevetto è stata depositata in data 31.01.2001 e, quindi, prima del 25.10.2001]