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Tribunale di Firenze, 22 Agosto 2025, n. 2780/2025

Compensazione del finanziamento soci con credito sociale e responsabilità del socio

Tribunale di Firenze, 22 Agosto 2025, n. 2780/2025
Compensazione del finanziamento soci con credito sociale e responsabilità del socio

I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di aumento di capitale e non destinati a copertura di perdite e sono postergati alla soddisfazione dei creditori terzi ex art. 2467 c.c. anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale, ancorché non ancora sfociato in uno stato di crisi o di insolvenza. Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.

Ai fini della sussistenza del danno in caso di compensazione tra un debito verso soci oggetto di postergazione e un credito sociale occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe una voce dell’attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla e non consente di riconoscere una responsabilità in capo agli amministratori non avendo causato un pregiudizio per i creditori (nel caso di specie, il credito sociale era vantato verso una società in liquidazione giudiziale avente anch’esso a sua volta natura di finanziamento postergato del quale non era previsto nemmeno un rimborso parziale).

La responsabilità per il rimborso di finanziamenti postergati deve essere riconosciuta nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi. Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l’art. 1224 CC.

La responsabilità del socio per atti di gestione presuppone la prova da parte dell’attore della sua partecipazione intenzionale al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficienti né il ricevimento di somme (dovute ma) non esigibili, in un momento di crisi della società, che può essere espressivo dell’accordo del socio in ordine al pagamento, ma non integra anche la prova – che dev’essere fornita da chi pretende il risarcimento – della consapevolezza della inesigibilità del credito, non essendo tenuto il socio a conoscere le vicende debitorie della società né tantomeno la sussistenza di un rapporto di coniugio tra il socio e uno degli amministratori che non comporta di per sé il diretto coinvolgimento di un coniuge nella gestione operata dall’altro o, addirittura, una gestione operata grazie all’interposizione dell’altro.
Data Sentenza: 22/08/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 4031 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/06/2026
Massima a cura di: Francesco Carelli
Francesco Carelli

Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Master cum laude in Crisi d'Impresa e Ristrutturazioni Aziendali presso l'Università degli studi di Bergamo - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di Pavia.

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