In punto di prescrizione, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto, per cui l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare, a norma dell’art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, con termine decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità (da parte dei creditori) dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione). Tale circostanza non corrisponde allo stato di insolvenza, di cui all’art. 5 legge fall. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Siffatto onere non può essere soddisfatto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, per cui l’insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della dichiarazione di fallimento della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dall’eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.
La responsabilità dell’amministratore non è esclusa dal fatto di essere privo di deleghe. Invero, in base all’art. 2381, comma 6, c.c., gli amministratori privi di deleghe hanno l’obbligo di agire informati, il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale; del pari, gli amministratori non esecutivi assumono un ruolo centrale nella governance della società, poiché a essi è affidato il compito di favorire l’assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo.
La condotta dell’amministratore è punibile a titolo di colpa e il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell’indagine all’elemento oggettivo dell’illecito e alla suitas della condotta inosservante, con onere per il trasgressore di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Ciò non equivale ad accollare una responsabilità oggettiva in capo agli amministratori non esecutivi, dal momento che gli stessi sono perseguibili laddove ricorrano comunque sia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia, ancora, il nesso eziologico tra i medesimi, sia, per l’appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato – colposamente – i segnali dell’altrui illecita gestione (pur percepibili con la diligenza della carica) e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l’evento.