La domanda di brevetto, anche internazionale con designazione dell’Italia, può essere azionata in via cautelare ai sensi degli artt. 120 e 132 c.p.i., ma non gode della presunzione di validità del brevetto concesso, sicché il ricorrente deve dimostrare la fondata aspettativa della concessione. Ne consegue la carenza del fumus necessario alla conferma della descrizione quando il rapporto di ricerca internazionale abbia ritenuto priva di novità la rivendicazione indipendente azionata [circostanza solo accennata nel ricorso] e il modello di utilità sovrapponibile, soggetto a un esame meramente formale, non offra elementi ulteriori.
Ai fini della conferma della descrizione ex art. 129 c.p.i. occorre tenere conto anche del suo risultato, e la misura va revocata quando gli elementi acquisiti avrebbero potuto essere ottenuti con il semplice acquisto del prodotto e con la documentazione pubblicitaria, perché il presupposto della descrizione è l’esigenza di acquisizione urgente di una prova altrimenti esposta al rischio di dispersione.