È inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dagli artt. 128 c.p.i. e 696-bis c.p.c. quando la decisione della futura causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche o l’accertamento di fatti estranei alle indagini tecniche richieste al consulente, perché in tal caso la misura non assolve alla sua funzione deflattiva e si risolve in uno strumento esplorativo di precostituzione della prova. Ne consegue che, nella controversia tra contitolari di un brevetto [in cui il ricorrente lamenti lo sfruttamento del titolo da parte di imprese riconducibili all’altro contitolare], la consulenza non può essere disposta se le parti controvertono sull’esistenza del consenso, anche tacito, del ricorrente allo sfruttamento e sulla legittimità della cessione della quota, trattandosi di questioni che attengono all’an della pretesa.