Nell’azione di concorrenza sleale per sviamento della clientela di un’agenzia assicurativa, la legittimazione attiva spetta al soggetto che all’epoca dell’illecito era titolare dell’impresa danneggiata; quando il mandato di agenzia generale risulti assunto, già prima dei fatti, dalla società di persone costituita dagli agenti [secondo l’oggetto sociale iscritto nel registro delle imprese], difettano di legittimazione i soci che agiscano in proprio in forza dell’originario mandato individuale, ed è inammissibile l’intervento della diversa società costituita dopo i fatti, in assenza di prova di una successione nel rapporto di agenzia.