L’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice; tale condizione dell’azione, di natura dinamica, deve essere concreta e attuale al momento della decisione e può anche sopravvenire nel corso del giudizio. Conserva pertanto l’interesse ad agire per l’annullamento di delibere assembleari il socio che abbia votato contro la proposta di revocarle, formulata in un’assemblea successiva, qualora la proposta non sia stata approvata e le delibere impugnate restino efficaci. Il voto contrario alla revoca rileva invece ai fini della regolazione delle spese, giustificando la compensazione di quelle maturate successivamente, che il socio avrebbe potuto evitare.
Qualora il quorum costitutivo sia pari alla metà del capitale sociale e il quorum deliberativo alla maggioranza assoluta degli intervenuti [ai sensi dell’art. 2479 c.c. e dell’atto costitutivo], la delibera adottata, alla presenza di tutti i soci, con il solo voto favorevole del socio titolare del 50% del capitale, a fronte del voto contrario dell’altro socio paritetico, è invalida per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, pur essendo stato raggiunto il quorum costitutivo.