Ai fini dell’accertamento della perdita del capitale, il credito verso un debitore ammesso a concordato preventivo va svalutato nel bilancio dell’esercizio in cui è intervenuta l’omologazione, sicché la svalutazione eseguita tardivamente dagli amministratori non sposta il momento in cui il capitale deve ritenersi perduto.
Gli amministratori che, perduto il capitale, eseguano pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori rispondono verso i creditori sociali del danno così arrecato, perché dopo la perdita del capitale devono gestire la società in funzione meramente liquidatoria e nel rispetto della par condicio creditorum; risponde in solido anche il consigliere che abbia partecipato alla cogestione [vendita dell’immobile sociale a una società costituita dagli stessi amministratori, con incasso del prezzo da parte di uno di essi in compensazione con un proprio credito da socio, e destinazione del corrispettivo della cessione di un ramo d’azienda al pagamento di creditori selezionati].