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Corte d'appello di Firenze, 31 Marzo 2025, n. 608/2025

Responsabilità del revisore e criterio di quantificazione del danno

Corte d'appello di Firenze, 31 Marzo 2025, n. 608/2025
Responsabilità del revisore e criterio di quantificazione del danno

In tema di responsabilità del revisore legale, l’espressione di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di responsabilità ove non abbia rilevato il dato non veritiero ovvero la difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e non lo abbia segnalato all’assemblea dei soci.

Il danno patrimoniale conseguente equivale alla difformità della rappresentazione contabile rispetto alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società costituendo solo nel caso in cui (a) sia stata occultata una operazione distrattiva di somme di denaro o siano stati, comunque, effettuati uno o più pagamenti indebiti, imputabili a responsabilità dell’amministratore per mala gestio, con relativa errata rappresentazione contabile, che il revisore, seppure estraneo a tale condotta, è tenuto a far emergere, ai fini di una successiva “proficua” e certa attività di recupero delle somme distratte o indebitamente pagate, esprimendo un giudizio negativo sul bilancio; e/o(b) sia stata occultata una perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale della società, tale da comportarne l’immediato scioglimento (in difetto di ricapitalizzazione, previo azzeramento del capitale sociale), circostanza che, ugualmente il revisore deve far emergere, formulando un giudizio negativo sul bilancio, al fine di evitare l’aggravamento del dissesto della società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 31/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Primavera
Registro: RG 687 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/06/2026
Massima a cura di: Filippo Salsone
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