La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria rispetto al giudizio di merito volto alla revoca definitiva dell’amministratore e non è strumentale all’azione sociale di responsabilità, con la quale non condivide né i presupposti né la finalità. L’attribuzione al socio del potere di ottenere la revoca in via interinale implica infatti quello di conseguire nel merito una tutela piena e definitiva del medesimo interesse; in questa prospettiva il limite dell’art. 2908 c.c. è superato, perché è lo stesso art. 2476 c.c. ad attribuire implicitamente al giudice il potere di incidere sul rapporto di amministrazione.
In ragione della strumentalità attenuata propria delle misure anticipatorie, la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. conserva efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato ed è destinata a essere assorbita dalla sentenza che lo definisce. La misura presuppone soltanto gravi irregolarità di gestione e prescinde dalla prova di un danno, anche potenziale, perché mira ad allontanare dall’incarico amministratori che si sono rivelati incapaci o scorretti.
Nel procedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l., anche quando proposto ante causam, legittimato passivo è l’amministratore di cui si chiede la revoca, mentre la società è litisconsorte necessaria, in quanto portatrice di un interesse distinto e potenzialmente autonomo da quello del socio ricorrente. Qualora si chieda la revoca dell’amministratore unico, la società partecipa al giudizio per mezzo di un curatore speciale.
Le gravi irregolarità che giustificano la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. comprendono l’inadempimento di tutti gli obblighi che gli fanno capo per legge o per statuto, non solo quelli strettamente gestionali ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione sociale e ai rapporti con i soci e con gli altri organi. Integrano pertanto gravi irregolarità l’irreperibilità dell’amministratore unico e l’abbandono di fatto della società, la mancata partecipazione alle assemblee, l’assenza di notizie sulle scritture contabili e prelievi e pagamenti dai conti sociali privi di giustificazione.
La revoca cautelare dell’amministratore può essere proposta anche ante causam.