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Corte d'appello di Firenze, 9 Ottobre 2025, n. 1747/2025

Nome a dominio confondibile con il marchio e retroversione degli utili senza prova del danno

Corte d'appello di Firenze, 9 Ottobre 2025, n. 1747/2025
Nome a dominio confondibile con il marchio e retroversione degli utili senza prova del danno

L’adozione, nella stessa o in un’affine attività d’impresa, di un nome a dominio che riproduce il nucleo caratterizzante dell’altrui marchio forte [la componente patronimica di un marchio complesso registrato per pompe idrauliche] integra contraffazione ai sensi dell’art. 22 c.p.i. e legittima il titolare del marchio a ottenere il trasferimento del dominio ex art. 118, comma 6, c.p.i. Il diritto del terzo di conservare la denominazione sociale coincidente con il patronimico non gli consente di adottarlo come segno distintivo dei prodotti, compreso il nome a dominio.

Il nome a dominio, pur potendo assumere funzione distintiva nell’attività d’impresa, non è un marchio, sicché non è soggetto alla decadenza per non uso quinquennale prevista dall’art. 24 c.p.i., norma eccezionale dettata per i soli marchi, e il titolare può liberamente scegliere se sfruttarlo, fermo l’onere del periodico rinnovo.

La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un rimedio restitutorio distinto dal risarcimento del danno e può essere riconosciuta anche in difetto di prova del danno e dell’elemento soggettivo del contraffattore. La domanda, da proporre entro il termine delle preclusioni assertive, è ritualmente formulata anche quando sia chiesta per la sola misura eccedente il lucro cessante, perché tale articolazione mira soltanto a evitare una duplicazione del ristoro. Qualora il contraffattore abbia venduto esclusivamente prodotti contraddistinti dal segno contraffatto, gli utili da restituire coincidono con l’intero utile netto di bilancio del periodo della violazione, perché tutti i costi sono riferibili a quelle vendite.

Non è in malafede il titolare di un marchio complesso nazionale che registri come marchi dell’Unione europea, nelle classi corrispondenti, la componente denominativa che ne costituisce il cuore; l’uso continuativo del marchio complesso vale inoltre come uso della sua componente denominativa ed esclude la decadenza dei marchi denominativi.

Data Sentenza: 09/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Luigi Nannipieri
Registro: RG 1316 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/10/2026
Massima a cura di: Claudio Scola
Claudio Scola

L’Avvocato Claudio Scola opera nei settori del diritto civile, commerciale, societario, finanziario e bancario. La sua attività principale è il contenzioso, ambito nel quale gestisce procedimenti ad alta complessità e di rilevanza nazionale. Accanto all’attività giudiziale, presta consulenza stragiudiziale a imprese e professionisti nella negoziazione e redazione di contratti, nelle operazioni commerciali e nell’analisi della regolamentazione dei mercati finanziari, settore nel quale ha assistito banche, fondi e società di investimento. Fa parte dello Studio Legale BonelliErede, primario studio legale italiano organizzato in practice specialistiche. Lo Studio figura stabilmente ai vertici dei principali ranking nazionali. Ricopre inoltre il ruolo di consulente legale esterno per il Gruppo Stellantis, principale gruppo automobilistico globale, presente in oltre 130 Paesi, con 14 Brand internazionali e una supply chain distribuita su scala mondiale. All’interno del Gruppo, supporta il dipartimento legale in tematiche societarie e commerciali, con particolare focus su contrattualistica corporate, governance e compliance regolatoria. È impegnato in attività accademica presso l’Università di Roma La Sapienza, dove collabora con la cattedra di Diritto Processuale Civile, contribuendo alla ricerca scientifica, alla didattica e prendendo parte alle commissioni d’esame. Laureato con 110 e lode presso l'Università di Roma La Sapienza, è stato insignito del titolo di Laureato Eccellente e premiato tra i migliori laureati dell’Ateneo. È risultato vincitore di diverse borse di studio per meriti, tra cui una borsa di studio presso la Suffolk University Law School di Boston, dove ha approfondito i sistemi giuridici di common law, arricchendo la propria formazione con una prospettiva internazionale. È autore di plurime pubblicazioni scientifiche e contributi accademici in materia di diritto societario e di diritto processuale civile.

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