Qualora, dopo la perdita del capitale, la società abbia di fatto cessato l’attività caratteristica, all’amministratore che abbia omesso gli adempimenti conseguenti alla causa di scioglimento non sono imputabili, ai sensi dell’art. 2486 c.c., gli ammortamenti, che ripartiscono nel tempo un costo storico, né le spese generali che la società avrebbe comunque sostenuto anche in liquidazione, ma soltanto i costi divenuti non più necessari con la cessazione dell’attività [canoni di locazione di beni di terzi]. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali presuppone infatti l’accertamento di condotte estranee alla finalità conservativa del patrimonio sociale, che l’attore ha l’onere di allegare e provare.
La mancata restituzione al concedente dei beni in leasing utilizzati dalla società, non rinvenuti dal curatore e quindi sottratti dall’amministratore, cagiona alla società un danno pari al debito che ne deriva verso il concedente in base al contratto [credito ammesso al passivo fallimentare in chirografo].