L’assenza di contabilità non basta a giustificare la liquidazione del danno con il criterio del deficit fallimentare previsto dall’ultimo periodo dell’art. 2486, comma 3, c.c., che presuppone l’accertamento dell’illecita prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento; il curatore deve dunque provare che il capitale è stato perduto, quando lo è stato, che l’attività è proseguita dopo quel momento e che ne è derivato un incremento del deficit. In mancanza dei bilanci, il momento della perdita può essere ricostruito raffrontando l’ultimo bilancio depositato con la data di insorgenza dei crediti ammessi al passivo, e il danno coincide allora con il deficit fallimentare al netto dei debiti già esistenti a quel momento.
Qualora il curatore lamenti la dispersione del valore positivo della società per effetto della prosecuzione dell’attività, il danno va liquidato analiticamente, raffrontando le singole voci attive dell’ultimo bilancio con quelle rinvenute in sede fallimentare, e non con il criterio del deficit fallimentare.