È legittima la delibera di una società consortile che, in applicazione dell’atto costitutivo, esclude il consorziato per grave inosservanza del contratto di appalto affidatogli dal consorzio, quando l’esecuzione dei lavori sia risultata gravemente carente [vizi delle opere di finitura, ripetute sospensioni dei lavori, violazioni delle norme di sicurezza e completamento delle opere da parte di altra impresa]. La mancata rotazione nell’assegnazione dei lavori non è fonte di danno per il consorziato quando sia giustificata dall’inaffidabilità da lui dimostrata e questi non abbia impugnato le delibere di assegnazione delle commesse ad altri consorziati.
L’esclusione del socio di società consortile ha effetto, ai sensi dell’art. 2287 c.c., decorsi trenta giorni dalla comunicazione, sicché da quel momento il socio escluso non è più tenuto ai finanziamenti annuali previsti a carico dei consorziati.