Integrano gravi irregolarità idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 2409 c.c., la revoca dell’amministratore di s.r.l. la sistematica omessa tenuta delle scritture contabili, il mancato deposito dei bilanci per molti esercizi e il diniego ai soci della consultazione della documentazione sociale, perché determinano una situazione opaca che impedisce di conoscere lo stato patrimoniale della società e di reagire tempestivamente a un’eventuale crisi. Non giustifica l’inadempimento l’impossibilità di accedere ai locali di terzi nei quali la documentazione è custodita, se l’amministratore non dimostra di essersi tempestivamente attivato per recuperarla.
La revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario sono misure proporzionate quando interventi meno invasivi non siano praticabili per il ristretto numero dei soci, titolari di partecipazioni paritarie e in conflitto tra loro, e per l’assenza all’interno della società di figure dotate dell’autorevolezza e dell’autonomia necessarie ad amministrarla.