L’annullamento del contratto è previsto dall’ordinamento come rimedio rispetto a vizi genetici del consenso che ne inficiano la validità, come la conclusione del negozio in situazione di incapacità naturale di una delle parti o la stipulazione per effetto di errore, violenza o dolo e non è invocabile per far valere la mancata o inesatta esecuzione del rapporto contrattuale validamente sorto, a cui sopperisce il rimedio demolitorio della risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento.
La proposizione di una domanda giudiziale in spregio dei principi fondamentali dell’ordinamento in tema di rimedi contrattuali all’inadempimento, quale la domanda diretta ad ottenere una pronuncia di invalidità del contratto per inadempimento, dà luogo a responsabilità aggravata e implica la condanna dell’attore al pagamento ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. in favore del soggetto convenuto.