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Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2025

Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., attualità delle irregolarità gestorie e divieto di concorrenza dell’amministratore di s.r.l.

Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2025
Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., attualità delle irregolarità gestorie e divieto di concorrenza dell’amministratore di s.r.l.

In tema di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., i presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla norma consistono nel compimento, da parte degli amministratori e in violazione dei loro doveri, di gravi irregolarità nella gestione, nel danno anche solo potenziale e nell’attualità delle irregolarità. Ne consegue che, ove l’amministratore cui siano riferiti gli addebiti abbia rassegnato le dimissioni prima dell’introduzione del procedimento, la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2409 c.c. deve essere effettuata esclusivamente con riferimento alla condotta del nuovo amministratore, risultando irrilevanti, gli addebiti mossi al precedente gestore, ancorché utili alla comprensione del contesto societario.

Non integra, di per sé, grave irregolarità gestoria rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c. la mancata immediata assunzione, da parte del nuovo amministratore, di iniziative giudiziali nei confronti del precedente amministratore, quando l’incarico sia stato assunto da breve tempo e l’organo gestorio non abbia ancora potuto prendere effettiva cognizione dello stato della documentazione sociale né assumere una consapevole decisione sulle doglianze del socio. L’eventuale decisione di agire in responsabilità richiede infatti una prudenziale e approfondita valutazione dell’inadempimento, dell’effettivo danno subito dalla società e del nesso causale tra inadempimento e danno.

Ai fini della configurabilità della violazione del divieto di concorrenza dell’amministratore, anche a voler ritenere applicabile l’art. 2390 c.c. alla società a responsabilità limitata, occorre avere riguardo non al solo raffronto tra gli oggetti sociali statutari, ma all’attività effettiva e concretamente svolta dalle imprese considerate. Il rapporto concorrenziale deve essere concreto e attuale e postula l’assunzione di una posizione che comporti il sistematico esercizio concorrenziale di atti coordinati e unificati sul piano funzionale, non essendo sufficiente il compimento di un singolo atto in concorrenza, il quale può al più rilevare sotto il diverso profilo del conflitto di interessi o della violazione del generale dovere di fedeltà.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro: RVG 11559 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/08/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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