Le irregolarità nella tenuta della contabilità, compresa la mancata redazione dei bilanci, pur integrando di per sé inosservanza dei doveri inerenti al mandato gestorio, non sono sufficienti a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministratore se non è fornita la prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale con la condotta addebitata. La regola vale anche quando l’azione è promossa dal curatore, che deve dimostrare che la violazione del dovere di gestione conservativa si è concretizzata in atti dai quali è effettivamente derivato un pregiudizio alla società, e l’onere non è assolto con la sola produzione [della sentenza dichiarativa di fallimento che attesti l’inattendibilità dei bilanci].
La doglianza relativa all’omesso recupero di crediti sociali non può fondare la condanna risarcitoria dell’amministratore quando sia formulata in termini generici e non sia assistita da un principio di prova circa l’effettiva esistenza dei crediti, la loro concreta recuperabilità, la condotta omissiva imputata e il danno che ne è derivato al patrimonio sociale.
Le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., pur distinte per natura e presupposti, confluiscono in caso di fallimento in un’unica azione esercitabile dal curatore, che può cumulare i vantaggi propri della responsabilità contrattuale in punto di onere della prova. Grava comunque sul curatore l’onere di allegare e provare il danno e il nesso causale con l’inadempimento dei doveri gestori, in particolare del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso.
La contumacia del convenuto esprime un silenzio non soggetto a valutazione, che non rende non contestati i fatti allegati dall’attore né altera la ripartizione degli oneri probatori, sicché l’attore resta tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.