Il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve avvenire in modo formale e inequivoco, mediante chiara impugnazione dell’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione. Non è, a tal fine, sufficiente una contestazione generica, implicita, frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa ricostruzione dei fatti.
La contestazione della sola validità del contenuto di una scrittura dattiloscritta, ove non sia posta in dubbio la genuinità della sottoscrizione alla stessa apposta, si risolve, nella sostanza, nella contestazione dell’abusivo riempimento absque pactis del documento sottoscritto in bianco. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2702 c.c., la sottoscrizione di un documento ingenera una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione di integrale paternità dello scritto. Ne consegue che, per denunciare il riempimento abusivo e privare la scrittura del valore probatorio che le è proprio, è necessaria la proposizione della querela di falso.