L’amministratore di s.r.l. che [ometta di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA della società] risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. verso il socio del danno costituito dalle imposte, sanzioni e interessi accertati a carico di quest’ultimo in base alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili propria delle società a ristretta base partecipativa, perché tale accertamento deriva a cascata dalla condotta omissiva dell’amministratore. Non può imputarsi al socio, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., di non aver impugnato l’avviso di accertamento, perché il giudizio tributario è oneroso e di esito incerto e grava sul socio l’onere, particolarmente arduo, di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.
La cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di responsabilità promosso nei confronti dell’amministratore non estingue il credito risarcitorio, che si trasferisce ai soci, salvo che la società abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimetterlo. Non integra rinuncia al credito la richiesta di cancellazione presentata, senza attendere l’esito del giudizio, dal liquidatore che sia [lo stesso amministratore convenuto in responsabilità].
La violazione dei doveri dell’amministratore è presupposto necessario ma non sufficiente della responsabilità risarcitoria verso la società, perché occorre provare anche il depauperamento del patrimonio sociale e il nesso causale con la condotta. Qualora, dopo la cancellazione della società, il debito tributario derivante dall’omessa dichiarazione gravi sui soci soltanto nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione o ricevuto nei due periodi d’imposta anteriori alla liquidazione, il danno non è provato in assenza di allegazione e prova di tali riscossioni.
È inammissibile il giuramento decisorio quando i fatti dedotti, anche se ammessi, non conducono automaticamente all’accoglimento della domanda ma richiedono una valutazione del giudice, come avviene per le condotte dell’amministratore da qualificare ai fini della responsabilità ex art. 2476 c.c.; l’ordinanza ammissiva può essere revocata anche dopo l’udienza fissata per la prestazione, indipendentemente dal contegno processuale delle parti.
La condotta gravemente negligente del socio che per anni si sia disinteressato dell’andamento della società, senza allarmarsi per la mancata convocazione delle assemblee annuali di approvazione dei bilanci e accontentandosi di generiche rassicurazioni del socio amministratore, può giustificare, unitamente al parziale accoglimento della domanda, la compensazione integrale delle spese di lite.