L’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’assemblea non risponde a esigenze di astratto rigore formale, ma alla finalità di consentire ai convocati di comprendere, sia pure in termini non analitici, l’oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, così da partecipare con sufficiente cognizione di causa alla deliberazione. Ne consegue che, in un’associazione professionale il cui statuto rinvii alla disciplina della società semplice, è sufficiente l’indicazione [«esclusione socio inattivo»] anche senza il nominativo dell’associato da escludere, quando la convocazione si inserisca in un quadro di conflittualità risalente con quell’associato e non risultino tensioni o discussioni con altri associati.
È legittima l’esclusione dell’associato deliberata in applicazione della clausola statutaria che consente all’assemblea di escludere il socio per fatti che, a giudizio della maggioranza qualificata, non consentono la prosecuzione dell’attività professionale nello studio, quando sia accertata [la totale assenza di attività professionale dell’associato per un lungo periodo], perché tale situazione integra anche una grave inadempienza ai sensi dell’art. 2286, comma 1, c.c. Grava sull’associato escluso l’onere di dimostrare di aver svolto la propria attività professionale, e tale prova non può essere desunta dalle dichiarazioni dei redditi.