La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. verso il socio o il terzo ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. ha natura extracontrattuale e richiede l’allegazione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore, di un danno che incida direttamente sul patrimonio del danneggiato e del nesso causale.
Il mero inadempimento contrattuale della società non basta a fondare la responsabilità dell’amministratore verso l’altro contraente, occorrendo un quid pluris consistente in fatti illeciti a lui direttamente imputabili e non riversabili sulla società: la domanda va respinta quando l’attore si limiti a descrivere l’inadempimento della società senza dedurre in concreto alcun elemento di dolo o colpa qualificante la condotta dell’amministratore [nella specie, domanda del locatore in liquidazione contro gli amministratori della conduttrice, con spese irripetibili verso il convenuto contumace].