Integra grave violazione dei doveri gestori la condotta dell’amministratore che, nella stipulazione di un contratto preliminare, assuma a carico della società l’obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni entro termini determinati, senza subordinare l’efficacia del contratto al rilascio dei titoli richiesti e sulla base di mere rassicurazioni ricevute dall’amministrazione competente, esponendo così la società al rischio, poi concretizzatosi, di non poter rispettare le tempistiche pattuite e di trovarsi in una posizione di inadempienza a essa imputabile.
Integra altresì condotta illecita dell’amministratore, anche ove egli agisca nella qualità di direttore dei lavori, l’avvio di opere edilizie nella consapevolezza dell’assenza di un titolo abilitativo, quando tale condotta ponga la società in una definitiva posizione di inadempimento contrattuale e la esponga ai costi conseguenti alla realizzazione di un abuso edilizio.
La copertura assicurativa stipulata per l’attività professionale non opera per il danno contestato all’assicurato nella diversa qualità di amministratore della società; con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, la garanzia è altresì esclusa quando il danno derivi da condotta volontaria, consistita nell’inizio delle opere nonostante la consapevolezza dell’inesistenza del titolo abilitativo. [nella specie, condanna dell’amministratore, anche direttore dei lavori, a risarcire alla s.r.l. immobiliare circa 378.000 euro, con rigetto della domanda di manleva verso l’assicuratore].