Ai fini della conferma della descrizione chiesta a tutela di segreti commerciali, il ricorrente deve provare che le informazioni asseritamente sottratte fossero sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate, di carattere sia fisico sia giuridico; in difetto di tale prova, che non può essere sostituita dalle sole consulenze di parte, il decreto concesso inaudita altera parte va revocato. Non esonera il ricorrente da tale onere la circostanza che le informazioni siano state acquisite dal concorrente tramite un’agenzia investigativa o per effetto della trasmissione erroneamente effettuata dal consulente tecnico d’ufficio di un precedente procedimento, perché le modalità di acquisizione non dimostrano la segretezza delle informazioni [nella specie, la consulenza tecnica d’ufficio non aveva potuto valutare l’adeguatezza delle misure per mancanza di informazioni specifiche].
Spetta al ricorrente che invoca la tutela delle informazioni riservate ex art. 98 c.p.i. la prova delle condizioni cui la legge la subordina: che le informazioni siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore o chi sia autorizzato a utilizzarle con il consenso del titolare; che siano segrete, nel senso che la loro acquisizione, quando possibile, richieda sforzi non indifferenti, superiori a quelli necessari per un’accurata ricerca; che abbiano valore economico, in quanto la loro acquisizione abbia richiesto uno sforzo economico che sarebbe presumibilmente necessario anche per duplicarle; che siano sottoposte a misure di segregazione, consistenti sia in una protezione fisica, assicurata da sistemi adeguati, sia in una protezione giuridica, assicurata da un’informazione adeguata ai terzi che vengono in contatto con le informazioni sul loro carattere riservato e sulla necessità di mantenerlo.