L’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c. è un rimedio di carattere generale, ammissibile anche avverso l’ordinanza con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza, impugnata con regolamento di competenza, quando essa rechi una condanna alle spese suscettibile di esecuzione.
Ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., il danno non è irreparabile per il solo fatto che le spese siano state distratte in favore del difensore antistatario della controparte, perché in caso di riforma o annullamento del provvedimento è lo stesso difensore distrattario, titolare di un autonomo rapporto con la parte soccombente, l’unico legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito.
Il danno è grave, ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., quando procuri al debitore un pregiudizio maggiore di quello inevitabilmente connesso al pagamento, e cioè quando leda esigenze del debitore significativamente più rilevanti di quelle del creditore che il pagamento è destinato a soddisfare; il giudizio richiede quindi una comparazione tra le situazioni patrimoniali delle parti, sicché non basta allegare l’entità della somma o l’insolvibilità del creditore, in mancanza di allegazioni sulla capacità patrimoniale del debitore.
La liquidazione delle spese del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. è riservata alla Corte di cassazione, nell’ambito del giudizio di legittimità al quale la procedura incidentale è funzionale.