La domanda di risarcimento del danno da contraffazione di marchio proposta ai sensi dell’art. 125 c.p.i. presuppone, sia pure in via incidentale, l’accertamento della contraffazione, anche quando questa sia già stata accertata in precedenti provvedimenti favorevoli all’attore, e rientra pertanto nella materia riservata alla sezione specializzata in materia di impresa, che giudica in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., della domanda proposta con ricorso per procedimento sommario di cognizione, che l’art. 702 bis c.p.c. consentiva soltanto nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.
L’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. proposto in materia riservata alla trattazione collegiale non è sanata dalla conversione del rito sommario in rito ordinario, perché il mutamento del rito, che attiene alla fase della trattazione e dell’istruzione, presuppone la rituale introduzione del procedimento nella ricorrenza dei presupposti di legge; tale interpretazione, imposta dalla lettera della norma, non viola i principi di strumentalità e di effettività della tutela giurisdizionale, ed evita l’applicazione di un rito semplificato a controversie connotate da specifica tecnicità e devolute al collegio.