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Tribunale di Napoli, 17 Dicembre 2025, n. 11953/2025

Risarcimento del danno da cartello del cemento escluso per integrale traslazione del sovrapprezzo

Tribunale di Napoli, 17 Dicembre 2025, n. 11953/2025
Risarcimento del danno da cartello del cemento escluso per integrale traslazione del sovrapprezzo

Nell’azione risarcitoria che segue l’accertamento di un cartello sui prezzi da parte dell’Autorità garante, il provvedimento sanzionatorio costituisce prova privilegiata della condotta e della sua illiceità, ma il nesso causale e il danno restano soggetti alla libera valutazione del giudice e il danno non può ritenersi in re ipsa, sicché la domanda va respinta quando la consulenza tecnica accerti che negli acquisti indiretti nessun sovrapprezzo è stato applicato all’intermediario e che il sovrapprezzo pagato negli acquisti diretti è stato integralmente traslato sui clienti a valle [impresa di produzione di calcestruzzo e di lavori edili che aveva acquistato cemento da due produttori sanzionati per un cartello durato dal 2011 al 2016, in parte direttamente e in parte tramite rivenditori].

La presunzione relativa di danno da cartello prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 3/2017 ha natura sostanziale e non si applica ai cartelli cessati prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, fissato al 27 dicembre 2016.

La traslazione del sovrapprezzo sui clienti del danneggiato può essere ritenuta provata anche per i ricavi non documentati, in base all’andamento dei prezzi praticati a valle e all’ingiustificata inottemperanza del danneggiato all’ordine di esibizione dei documenti relativi a tali ricavi.

Nell’azione di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale la competenza territoriale può essere radicata, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., nel luogo in cui si è prodotto il danno, che coincide con quello in cui l’acquirente ha pagato il sovrapprezzo.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale decorre dalla pubblicazione del provvedimento dell’Autorità garante che accerta l’intesa, e non dall’avvio dell’istruttoria, perché solo da quel momento il danneggiato ha adeguata conoscenza dell’ingiustizia del danno.

Data Sentenza: 17/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro: RG 6096 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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