L’art. 2500 novies c.c. consente l’opposizione dei creditori soltanto avverso le trasformazioni eterogenee previste dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c., ossia le operazioni che consentono a s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. di dar vita a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, e le operazioni inverse. La trasformazione di una società consortile cooperativa per azioni in società cooperativa [di produzione e lavoro], alla quale si applicano in via residuale le norme sulla s.p.a., è una trasformazione innominata priva di carattere eterogeneo, sicché l’opposizione dei creditori è inammissibile.
L’opponente ex art. 2500 novies c.c. deve prospettare le ragioni per cui la trasformazione muterebbe le garanzie dei creditori. Tale mutamento va escluso quando la società trasformata, che resta il medesimo soggetto di diritto, conserva la natura di società di capitali e il regime giuridico della propria responsabilità; né rileva l’affermazione, meramente apodittica, che i nuovi soci [persone fisiche lavoratori] non sarebbero in grado di apportare nuova liquidità.
Le censure relative all’iter della trasformazione e la nullità della delibera ex art. 2379 c.c. [per illiceità o impossibilità dell’oggetto ex art. 2522 c.c.], oltre a non poter più essere fatte valere dopo l’iscrizione ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., non possono fondare l’opposizione dei creditori, perché attengono a questioni interne alla società che possono essere fatte valere soltanto dai soci.
Il creditore opponente che abbia ottenuto pronunce giudiziali favorevoli sul proprio credito, senza conseguirne il pagamento, conserva la qualità di creditore e quindi la legittimazione e l’interesse alla decisione dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c., sicché la materia del contendere non può dirsi cessata.