In tema di esclusione dell’associato, la preventiva contestazione degli addebiti è necessaria solo se lo statuto la prevede, perché nessuna disposizione di legge la impone. L’art. 24 c.c., applicabile anche alle associazioni non riconosciute, richiede soltanto che l’esclusione sia deliberata per gravi motivi e consente all’associato di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione; lo statuto può disciplinare uno specifico procedimento di esclusione, in mancanza del quale nessun obbligo di previa contestazione grava sull’associazione.
I gravi motivi di esclusione consistono in inadempimenti rilevanti dell’accordo associativo previsti in modo specifico dallo statuto. Il giudice dell’impugnazione della delibera di esclusione verifica il rispetto delle regole procedurali e la legittimità sostanziale del provvedimento; quando lo statuto individua in modo sufficientemente specifico le cause di esclusione [quali il comportamento immorale dell’associato o l’inadempimento ai doveri assunti verso l’associazione], la verifica si arresta all’accertamento della puntuale ricorrenza dei fatti che lo statuto contempla come causa di esclusione.
Nella liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno arrecato all’associazione dall’attività non autorizzata dell’associato, le fatture relative a tale attività possono essere assunte come parametro indipendentemente dalla loro intestazione, perché la somma liquidata ha titolo risarcitorio e non restitutorio.