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Corte d'appello di Brescia, 21 Ottobre 2024, n. 980/2024

Differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c. e presenza delle scritture contabili

Corte d'appello di Brescia, 21 Ottobre 2024, n. 980/2024
Differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c. e presenza delle scritture contabili

La regola presuntiva della differenza dei netti patrimoniali, prevista dall’art. 2486, terzo comma, prima parte, c.c. per l’accertamento del danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, salva la prova di un diverso ammontare, presuppone la presenza delle scritture contabili. Il criterio della differenza tra l’attivo e il passivo accertati dalla procedura opera invece quando, per mancanza o irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possono essere determinati.

I criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 2486, terzo comma, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, attengono a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della loro entrata in vigore, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

Chi agisce per il risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano compiuto attività gestoria non meramente conservativa ha l’onere di allegare e provare la ricorrenza della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori. Spetta agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa, idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci, e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque necessari. Ai fini della responsabilità rileva il fatto stesso della prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento, sicché l’indagine non ha ad oggetto la causa dell’insolvenza.

Accertata la perdita del capitale sociale, gli amministratori, in mancanza di ricapitalizzazione, sono tenuti al compimento di atti meramente conservativi e a porre la società in liquidazione; ne deriva la doverosa rinegoziazione del loro compenso, da trasformare in compenso del liquidatore e da ricondurre a un importo ragionevole alla luce della situazione di crisi, a nulla rilevando che negli esercizi precedenti il compenso fosse legittimo.

Poiché la responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società ha natura contrattuale, a fronte di somme fuoriuscite dall’attivo la società, o per essa il curatore fallimentare, può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e quindi della destinazione delle somme all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore a norma dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore la prova dell’anteriore insorgenza e percepibilità dell’incapienza patrimoniale, da fondare su fatti sintomatici di assoluta evidenza.

In caso di fallimento della società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l. fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 c.c. sia quella di cui all’art. 2394 c.c., rispetto alla quale la clausola compromissoria non può operare perché i creditori sono terzi rispetto alla società.

La nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. per omissione o assoluta incertezza della causa petendi o del petitum richiede una valutazione caso per caso, condotta sull’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati, alla luce dell’esigenza di porre il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica può disattenderne le risultanze purché motivi sugli elementi di valutazione e probatori adottati e sulle ragioni per cui se ne discosta; la diversa valutazione giuridica delle medesime risultanze tecniche non costituisce discostamento dalla consulenza.

Data Sentenza: 21/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Michele Stagno
Registro: RG 249 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: Gregorio Baldoli
Gregorio Baldoli

Gregorio Baldoli è un avvocato specializzato nel contenzioso giudiziale e arbitrale, sia domestico che internazionale, in materia civile e societaria. È stato coinvolto in qualità di avvocato, segretario o assistente di tribunali arbitrali in svariati arbitrati internazionali (sia commerciali che d’investimento) soggetti a diversi regolamenti (ICC, ICSID, CAM, Swiss Rules, UNCITRAL) in controversie di rilievo nei settori energetico, farmaceutico nonché in materia di M&A e di diritti d’immagine. Prima di iniziare a collaborare con lo studio legale ArbLit, Gregorio Baldoli ha svolto la pratica forense presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano (B) e ha lavorato presso un primario studio legale milanese, acquisendo esperienza nel contenzioso e nella consulenza societaria. Nel 2018, egli ha conseguito un LL.M. in “International Commercial Arbitration Law” presso l’Università di Stoccolma.

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