L’associazione non riconosciuta e gli enti assimilati [quale la società di mutuo soccorso non registrata] si estinguono automaticamente al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dall’art. 27 c.c., che costituisce norma generale applicabile a tutti i fenomeni assimilabili alle associazioni non riconosciute; l’estinzione prescinde dal positivo accertamento della causa da parte dell’autorità amministrativa, richiesto per le persone giuridiche. Venuti meno tutti gli associati e divenuta impossibile la deliberazione assembleare di scioglimento, spetta all’autorità giudiziaria prendere atto dello scioglimento verificatosi ipso iure.
L’art. 6 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che demanda all’autorità amministrativa l’accertamento delle cause di estinzione previste dall’art. 27 c.c. prima della cancellazione della persona giuridica dal registro, non si applica analogicamente alle associazioni non riconosciute né alle società irregolari, perché quell’accertamento si giustifica con l’efficacia costitutiva dell’iscrizione e della cancellazione ai fini della personalità giuridica, mentre per gli enti non personificati vige il principio della libertà delle forme e dell’autonomia dei consociati nella gestione delle vicende del gruppo.
La società di mutuo soccorso priva dei requisiti richiesti dalla l. n. 3818 del 1886 per il riconoscimento della personalità giuridica, ossia la costituzione e l’approvazione dello statuto per atto notarile e l’iscrizione nel registro delle società, poi trasfusa nel registro delle imprese, è una società di mutuo soccorso irregolare o non registrata, priva di personalità giuridica. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina delle società (ed eventualmente delle cooperative) e l’applicazione in via analogica del regime generale delle associazioni non riconosciute.
Estinta l’associazione non riconosciuta, la liquidazione del patrimonio si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall’assemblea, senza che si applichi ex lege il procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e dall’art. 11 disp. att. c.c.
All’associazione non riconosciuta si applica per analogia, per quanto non disposto dalla legge, la disciplina delle associazioni riconosciute e degli altri enti personificati, con esclusione delle norme con essa ontologicamente incompatibili, quali tutte quelle che presuppongono l’acquisto da parte dell’ente della personalità giuridica.