Le operazioni sul capitale rese necessarie da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2446 c.c. nelle s.p.a. e dell’art. 2482 bis c.c. nelle s.r.l. presuppongono che le perdite siano accertate in base a una situazione patrimoniale redatta nel rispetto delle regole dettate per il bilancio d’esercizio. È pertanto nulla la delibera di riduzione o di aumento del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale non veritiera, redatta in violazione dei principi di cui all’art. 2423 c.c., perché tali regole integrano norme imperative poste a tutela dei soci e di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società.
La validità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale [ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.] va valutata con riferimento alla situazione patrimoniale che ne costituisce il presupposto fattuale e giuridico, anche quando nella medesima assemblea sia stato approvato il bilancio d’esercizio, e la sua nullità discende dai vizi di tale situazione patrimoniale, indipendentemente da un collegamento negoziale con la delibera di approvazione del bilancio. La nullità delle delibere di riduzione e ricostituzione del capitale priva di validità anche la delibera di aumento assunta contestualmente, della quale esse costituiscono lo stretto e immediato presupposto.
La situazione patrimoniale aggiornata posta a base della riduzione del capitale per perdite è equiparata a un bilancio straordinario, da redigere nel rispetto dei criteri di verità, chiarezza e precisione prescritti dall’art. 2423 c.c., perché tutela l’interesse dei soci e dei terzi e garantisce che l’intervento sul capitale sia proporzionato al reale fabbisogno della società, facendo coincidere il capitale nominale con quello effettivo. Una riduzione del capitale eccedente la misura dell’effettivo impoverimento costituisce un’indebita liberazione di una porzione del patrimonio sociale ancora esistente dal vincolo di destinazione a capitale, in danno della garanzia patrimoniale dei creditori sociali.
Le operazioni con cui l’amministratore avrebbe cagionato danni alla società rilevano come fatti costitutivi dell’azione sociale di responsabilità e restano estranee alla verifica della veridicità del bilancio di esercizio, nel quale possono essere iscritte soltanto le perdite effettivamente verificatesi e i crediti già esistenti, con esclusione del credito derivante da un’azione di responsabilità verso gli amministratori non ancora esercitata.
È nulla per illiceità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., la delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423, comma 2, c.c., perché le norme che li stabiliscono sono imperative e tutelano, oltre ai soci, tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società e hanno diritto a ricevere le informazioni prescritte dal legislatore sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria.
La nullità della delibera di approvazione del bilancio ricorre sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello esposto in bilancio, sia quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede per ciascuna delle singole poste iscritte.